Padre Claudio Cicillo lascia Ravenna

Assieme a tantissimi parrocchiani di S.Michele Ravenna, è a tanti amici della Provincia di Ravenna, abbiamo salutato Padre Claudio che lascia la Parrocchia di S.Michele dopo 11 anni è da pochi giorni divenuto Priore dell’Eremo di Cerbaiolo, in provincia di Arezzo. 

Nel suo saluto Padre Claudio ha ripercorso le tappe della sua vita , i suoi ricordi di giovane “figlio di un repubblicano “ quando in Romagna, in quel periodo, i rapporti con i preti non erano idilliaci, poi l’incontro con Mons.Ersilio Tonini.

Divenne prete prima a Sant’Andrea di Montaletto di Cervia, poi a San Michele, ma in questi anni collaborò con Mons.Tonini per la realizzazione del CEIS(realtà di tossici dipendenti molto sentita a Ravenna), poi la Cooperativa La Casa, la gestione del convento dei Cappuccini e la Presidenza del Centro di Volontariato di Ravenna, ed avviato il progetto Traccia.

,Tantissimi sono stati gli incontri che ho avuto con Padre Claudio sia a Carraie che a S.Stefano(con Don Serafino) al Santa Teresa, al Circolo Acli Lugo, è riuscito a portare in Chiesa molti non credenti “comunisti, repubblicani e socialisti” dialogava con loro e con i giovani . Lui stesso da giovane si poneva domande per capire:”quanto è grande l’amore di Dio” i suoi dubbi nel –bisogno di una risposta-:Signore Mi Ami?, ricordo sempre la sua preghiera con i giovani,che recitava cosi:

“La tua parola ed un pezzo di pane..prete..con la consapevolezza dei propri limiti e lo stupore del dono. In questi anni.. lungo la strada, ho cercato di condividere da fratello quel pane con chi aveva fame e con i sazi di tutto..con chi sui marciapiedi della storia cercava nel pane spezzato condivisione, fratellanza, attenzione.. dignità.. sentirsi chiamato per nome e raccontare l’esistere nelle “mense” apparecchiate con spontaneità nei luoghi in cui la vita si incontra.

Grazie Signore perché non mi sono mai sentito “padrone” del pane..ma strumento e testimone di quel passamano attraverso il quale Tu nutri i tuoi figli. “Tuo prete Claudio.

Padre Claudio lascia tanti messaggi di Pace a tutti noi.

Prima di salutarlo gli ho promesso che mi recherò a trovarlo all’Eremo di Cerbaiolo in Provincia di Arezzo in Pellegrinaggio in bici nella primavera 2020.

Walter Raspa
Segretario Regionale Acli

Isee università: come incidono i requisiti di autonomia?

Settembre e ottobre sono mesi cruciali per gli studenti universitari, non solo perché gli insegnamenti riprendono a marciare, ma anche perché, dal punto di vista economico, è il periodo chiave nel quale vanno a definirsi le rette di frequenza che le famiglie dovranno pagare nel corso dell’anno accademico. Il metro per stabilirle, in relazione al nucleo di cui si fa parte, è ovviamente l’Isee Universitario, un terreno non sempre agevole sul quale è facile cadere in confusione, in particolare quando lo studente, vuoi perché coniugato, vuoi perché fuori sede, non abita più coi genitori, o anche quando i genitori stessi risultano non coniugati e non conviventi. Ecco perché in ambito universitario la domanda dell’Isee potrebbe rivelarsi un po’ più complicata del normale.

Prima però di entrare nel merito degli aspetti tecnici, è bene ricordare a tutte le famiglie e agli studenti che dovessero apprestarsi a richiedere l’Isee 2019, che le Dsu eventualmente già in essere a decorrere dal 1° gennaio 2019 resteranno valide sino al 31 dicembre di quest’anno. Di recente infatti l’Inps ha ricordato quanto già stabilito dal Decreto Legge 4/2019 (convertito dalla Legge 26/2019), e cioè che le Dsu presentate tra gennaio e agosto 2019 avranno come termine di validità il 31 dicembre 2019, lo stesso, in pratica, che era stato fissato per le Dsu presentate tra settembre e dicembre 2019. Nella sostanza, quindi, la scadenza è stata uniformata per tutte le Dsu al 31 dicembre (rimandiamo alla nostra news del 30 agosto).

Spostiamoci adesso in ambito Isee, cercando di capire dov’è che possono sorgere le maggiori difficoltà per le Dsu degli studenti. Ovviamente, la classica situazione dello studente che convive con entrambi i genitori e rientra quindi nel loro nucleo, non dà adito a dubbi: l’Isee sarà calcolato sulla base del nucleo formato dal ragazzo più i familiari. Un primo dubbio potrebbe sorgere con gli studenti che convivono con un solo genitore, mentre l’altro risulta separato legalmente. In tal caso la normativa Isee, che pure a volte prevede l’inclusione dei dati di genitori non presenti nel nucleo dello studente, non chiede altre informazioni se non appunto quelle del nucleo costituito dallo studente + l’unico genitore convivente.

Le cose si complicano un poco nel caso dei genitori non coniugati e non conviventi. Stavolta la locuzione “non coniugati” è cosa ben diversa dalla separazione legale. Il vincolo matrimoniale, infatti, potrebbe essere stato cancellato dal sopravvenuto divorzio oppure, semplicemente, potrebbe non esserci mai stato. Quindi se lo studente risiede con un solo genitore non convivente né mai coniugato (o divorziato) con l’altro, ecco che la domanda Isee potrebbe richiedere l’inclusione dei dati del nucleo familiare riconducibile al genitore non convivente, il quale a quel punto, se dovesse risultare coniugato con un’altra persona o dovesse avere figli da un’altra persona, sarebbe considerato in qualità di “componente aggiuntiva” al nucleo dello studente, altrimenti, se fosse non coniugato e senza altri figli, verrebbe incluso come “componente attratta”.

A monte va comunque ricordato che il genitore non convivente, in ogni caso, non verrebbe incluso né come componente aggiuntiva né come componente attratta se dovesse essere:

  • tenuto a versare assegni periodici per il mantenimento del figlio stabiliti dall’autorità giudiziaria;
  • escluso dalla potestà sui figli o soggetto a provvedimento di allontanamento dalla residenza familiare;
  • accertata dalle amministrazioni competenti (autorità giudiziaria, servizi sociali) la estraneità del genitore in termini di rapporti affettivi ed economici.


Un’altra situazione che molto di frequente suscita dubbi è quella degli studenti non conviventi col nucleo d’origine. Va però fatto un distinguo. Un conto, infatti, sono i ragazzi fuori sede che si spostano non tanto per una questione di indipendenza economica quanto per motivi di opportunità di studio, restando comunque a carico dei genitori e di conseguenza attratti nel loro nucleo, un altro conto sono i ragazzi con residenza autonoma rispetto ai genitori che al tempo stesso studiano e lavorano, quindi con un certo margine di indipendenza economica. È per questi ultimi, quindi, che andrà valutato l’aspetto dell’autonomia al di fuori del nucleo d’origine. Premessa: ai fini Isee il concetto di autonomia presenta dei paletti ben precisi. Non basta, dunque, che uno studente lavori e viva da solo per essere definito autonomo. In tal senso occorrerà valutare la situazione un po’ più a fondo.

Per l’esattezza sono due i requisiti (non alternativi ma coesistenti) che costituiscono l’autonomia dello studente dal nucleo di origine, uno logistico, l’altro economico. Ovvero:

  • lo studente deve risultare residente fuori dall’unità abitativa della famiglia di origine da almeno due anni rispetto alla data di presentazione della domanda di iscrizione per la prima volta a ciascun corso di studi, in alloggio non di proprietà di un suo membro;
  • lo studente deve presentare un’adeguata capacità di reddito, vale a dire una soglia di reddito annua pari almeno a 6.500 euro, come previsto dall’articolo 5 del DPCM 9 aprile 2001.

 
Tali requisiti, per altro, potrebbero “intrecciarsi” con la condizione dell’eventuale coniuge. Ovvero, mentre nel caso di uno studente che vive da solo il requisito dell’autonomia dev’essere verificato in riferimento alla sua specifica situazione, nel caso invece di studenti coniugati che fanno parte di nuclei a sé stanti i requisiti dovranno essere verificati non più in funzione del singolo studente ma tenendo anche conto del coniuge.

In termini pratici, entrambi i coniugi dovranno risultare residenti fuori dalle unità abitative delle singole famiglie di origine da almeno due anni rispetto alla data di presentazione della domanda di iscrizione all’università, e oltretutto dovranno risiedere in un alloggio che non sia di proprietà di un membro appartenente alle stesse famiglie di origine. Quanto invece all’adeguata capacità di reddito, originariamente la ratio della norma riferiva la soglia dei 6.500 euro “ad un nucleo familiare di una sola persona”; viceversa, coi successivi chiarimenti dell’INPS e del Ministero del Lavoro è stato disposto che nel caso di uno studente fiscalmente a carico del coniuge, o comunque provvisto di un reddito inferiore a 6.500 euro, l’autonomia può comunque sussistere se il medesimo coniuge dispone di un reddito pari almeno a 6.500 euro annui. Resta inteso che il ragionamento ha valore esclusivamente per le coppie sposate, non per quelle conviventi.

ACLI -Incontro Nazionale di Studi_Bologna 12-14 settembre 2019

Si comunica che dal 12 al 14 settembre 2019 si terrà a Bologna il 52esimo Incontro Nazionale di Studi ACLI, dal titolo “In continuo movimento. Le Acli, la mobilità sociale e la democrazia”.

Le ACLI – nel cui statuto è espressamente indicata la finalità di promozione dei lavoratori e di una società in cui sia assicurato, secondo democrazia e giustizia, lo sviluppo integrale di ogni persona – ritengono che la mobilità sociale sia un argomento cruciale ed urgente, al quale dedicare la 52° edizione dell’Incontro nazionale di studi.

Corso sulla valorizzazione dei beni culturali

L’Associazione Volontari Aclisti e il CTAcli Ra insieme aps organizzano il corso intitolato “La valorizzazione dei beni culturali attraverso i Cittadini ed i Giovani del 3° settore”, il quale si terrà tutti i giovedì dal 3 al 31 ottobre 2019 presso la Saletta Giardino Palazzo Rasponi a Ravenna.

Il partecipante al corso, se iscritto alle Acli, avrà uno sconto.

Si invia di seguito il programma dettagliato del corso e la domanda di adesione:

“CICLO-PEDALATA 75°ACLI ” il 12 settembre 2019 a BOLOGNA

Si invia di seguito il volantino dell’iniziativa intitolata “Ciclopedalata 75° Acli” che si terrà a Bologna giovedì 12 settembre 2019.
La partenza dal Circolo Acli S.Stefano è prevista per le ore 10.00 ed il ritrovo dei partecipanti è fissato per le ore 12.30 presso il CENTRO FICO Via P.Canali 8 a Bologna.

Per iscrizioni contattare Walter Raspa al cell. 333.3104302 o via e-mail: acliraspa@libero.it

Assegno per il Nucleo Familiare (ANF)

Dal 1° aprile 2019 è cambiata la modalità di richiesta degli Assegni al Nucleo Familiare. Le domande di ANF vanno infatti presentate all’Inps esclusivamente per via telematica da parte del lavoratore, e non più in forma cartacea al proprio datore di lavoro, usando il pin Inps o fruendo dei servizi di patronato.

Il pagamento continuerà, tuttavia, ad essere effettuato mensilmente in busta paga. Lo ha comunicato l’Inps con una circolare, spiegando che la nuova modalità garantirà il corretto calcolo dell’importo spettante e assicurerà una maggiore aderenza alla normativa sulla protezione dei dati personali.

La nuova procedura riguarda i lavoratori dipendenti di aziende non agricole del settore privato.

Solo i lavoratori agricoli a tempo indeterminato, i cosiddetti OTI, e i lavoratori del settore pubblico non sono interessati dalla novità: queste categorie potranno quindi continuare con la vecchia procedura, ovvero la presentazione del modulo cartaceo ai rispettivi enti e datori di lavoro.

L’Assegno al Nucleo Familiare è un sostegno economico erogato dall’INPS, esente da imposizione fiscale (da non confondere con le detrazioni fiscali per i familiari a carico), che riguarda le famiglie dei lavoratori dipendenti in attività, dei titolari di pensioni a carico dei fondi dei lavoratori dipendenti, dei lavoratori parasubordinati, dei titolari di prestazioni antitubercolari e di prestazioni a sostegno del reddito, quali per esempio la NASPI.

L’erogazione della cifra è prevista nel periodo dal 1° luglio al 30 giugno in base ai redditi dell’anno precedente: ad esempio per il periodo 01/07/2019-30/06/2020 l’assegno al nucleo familiare è calcolato in base ai redditi del 2018.

L’importo dell’assegno varia anche in base alla consistenza numerica del nucleo familiare e alla sua composizione. Appartengono al nucleo familiare:

  • il richiedente;
  • il coniuge/parte di unione civile, che non sia legalmente ed effettivamente separato o sciolto da unione civile, anche se non convivente, o che non abbia abbandonato la famiglia;
  • i figli ed equiparati di età inferiore a 18 anni, conviventi o meno;
  • i figli ed equiparati maggiorenni inabili, purché non coniugati;
  • i figli ed equiparati, studenti o apprendisti, di età superiore ai 18 anni e inferiore ai 21 anni, purché facenti parte di “nuclei numerosi”, cioè nuclei familiari con almeno quattro figli tutti di età inferiore ai 26 anni;
  • i fratelli, le sorelle del richiedente e i nipoti (collaterali o in linea retta non a carico dell’ascendente), minori o maggiorenni inabili, solo se sono orfani di entrambi i genitori, non hanno conseguito il diritto alla pensione ai superstiti e non sono coniugati;
  • i nipoti in linea retta di età inferiore a 18 anni e viventi a carico dell’ascendente.

Come detto, la modalità precedente consisteva nella presentazione di una domanda cartacea da parte del lavoratore al datore di lavoro cui era attribuito, quindi, non solo il ruolo di “anticipatore” di questa prestazione, ma anche l’onere del calcolo.

Si stima che i lavoratori aventi diritto siano circa 2 milioni 800 mila: una platea così vasta di beneficiari porta ad oggettive difficoltà per l’Inps nel controllare correttezza degli importi ed effettiva erogazione degli ANF agli aventi diritto.

La nuova modalità, rovesciando il flusso informativo, con l’Istituto che calcola ed indica ai datori di lavoro l’esatto importo massimo da erogare, rappresenta un passo ulteriore nella telematizzazione dell’attività dell’Inps e uno strumento utile a monitorare e razionalizzare una spesa così significativa in termini economici ma anche “valoriali”, essendo finalizzata a sostenere le famiglie.

Gli Operatori del Patronato ACLI, come sempre, sono disponibili a fornire una consulenza completa e professionale, alle famiglie e a tutti gli interessati, presso gli sportelli e su appuntamento.

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